locazioni brevi





Adempimenti dei sub-locatori

Questo articolo è offerto ai visitatori del sito da:
studio polli copyright


Gli adempimenti per i sublocatori nelle locazioni brevi possono variare a seconda della giurisdizione e delle leggi locali. Tuttavia, di seguito sono elencati alcuni adempimenti generali che i sublocatori potrebbero dover affrontare:

Verifica dei contratti di locazione principali: Se il sublocatore sta affittando un'unità abitativa che è già oggetto di un contratto di locazione principale, è importante verificare se il contratto principale consente la sublocazione. Alcuni contratti di locazione potrebbero vietare o richiedere l'autorizzazione esplicita del locatore per la sublocazione.

Consenso del locatore: Prima di procedere con la sublocazione, il sublocatore potrebbe dover ottenere il consenso scritto del locatore. Questo potrebbe implicare la presentazione di una richiesta formale al locatore, fornendo i dettagli della sublocazione proposta.

Registrazione o notifica: E' necessario fornire informazioni sul sublocatario, la durata della sublocazione e altri dettagli pertinenti alle autorità competenti o al locatore principale.

Adempimenti fiscali: Il sublocatore potrebbe essere responsabile dell'adempimento degli obblighi fiscali relativi alla sublocazione. Ciò include la dichiarazione dei redditi derivanti dalla sublocazione e il pagamento delle imposte applicabili, come l'imposta sul reddito o l'IVA, a seconda della tipologia di sublocazione svolta.

Responsabilità contrattuale: Il sublocatore potrebbe avere responsabilità nei confronti del sublocatario per quanto riguarda la manutenzione dell'alloggio e il rispetto delle condizioni e delle disposizioni contrattuali. È importante assicurarsi che il contratto di sublocazione sia redatto in modo chiaro e completo per definire le responsabilità delle parti coinvolte.

In tema di locazioni brevi il DL 50/2017 contiene una specifica disposizione riguardante sublocazioni e comodati: il comma 3 dell'articolo 4 consente di optare per la cedolare secca anche sui corrispettivi lordi derivanti:


Art. 4 - comma 3 - Dl 50/2017

Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.


Sublocazioni


Nell'ipotesi di sublocazioni i redditi scaturenti da contratti di locazione sono da indicare tra i redditi diversi - quadro RL della dichiarazione - con l'impossibilità di optare per chi li percepisce per la cedolare secca, in quanto essa si applica sui redditi fondiari.

Il comma 3 dell'articolo 4 del DL 50/2017 ha previsto pertanto una deroga: quando l'inquilino è autorizzato a subaffittare la casa, i corrispettivi dei contratti brevi di sublocazione possono essere assoggettati a cedolare secca e nel caso che intervengano intermediari, anche online, sono soggetti alla ritenuta del 21%, sempre che siano stati stipulati dal 1° giugno 2017 in poi.

Infatti la novità della manovra prevista dal DL 50/2017 consiste nel fatto che i proventi di questi contratti possono essere sottoposti alla cedolare secca sugli affitti mentre in precedenza generavano solo "redditi diversi" soggetti ad IRPEF con aliquote a scaglioni e da indicare nel quadro RL del modello di dichiarazione e non nel quadro RB reddito dei fabbricati.


Comodato


Lo stesso vale per i corrispettivi dei contratti con cui il comodatario concede la casa a terzi a titolo oneroso.

In verità a proposito di contratti di locazione conclusi dal comodatario sussiste la risoluzione n. 381/E del 14 ottobre 2008 che chiarisce che i redditi provenienti dalla locazione di un immobile conclusa dal comodatario con terzi siano da tassare in capo al soggetto comodante (ossia il proprietario o usufruttuario dell'immobile).

Il contratto di comodato, infatti, comporta, per colui che riceve il bene, un diritto personale di godimento e non un diritto reale che rimane appannaggio del comodante.

Il comodato d'uso, disciplinato dal Codice civile, è un contratto che trasferisce solo un diritto "personale" di godimento del bene e non anche il possesso in virtù di un diritto "reale", che resta, quindi, in capo al proprietario. Pertanto se il comodatario, stipula un contratto di locazione, il proprietario-comodante dell'immobile diventa titolare del reddito che ne deriva e quindi soggetto al pagamento della relativa Irpef.


Deroga

Tuttavia le disposizioni contenute nel comma 3 del DL 50/2017 derogano di fatto a tali precisazioni, consentendo anche al comodatario di esercitare l'opzione per la cedolare secca.

Esempio

Mario Rossi è proprietario di un immobile che viene concesso in comodato gratuito al figlio Carlo, che lo gestisce in piena autonomia e lo destina ad affitti di breve periodo. Lo stesso Carlo potrà assoggettare i canoni delle locazioni brevi alla cedolare secca del 21% in sede di dichiarazione dei redditi e se utilizza intermediari dovrà subire la ritenuta del 21%.


Back to Top

Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.







Approfondimento tratto dal sito locazionibrevi.net. E' severamente proibito copiare il contenuto di una qualsiasi di queste pagine integralmente o in parte senza previa autorizzazione dell'autore.Per qualsiasi dubbio, l'autore è a vostra disposizione per consulenza professionale.


Sintesi di Informativa ai sensi dell’ART. 13 del D. LGS n°196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali). Studio Polli garantisce ai propri utenti la tutela della privacy nel rispetto della normativa vigente: – non esegue trattamenti occulti né registra dati personali o di preferenze relative alla fruizione dei contenuti del sito; – non identifica né traccia l’identità personale di chi accede al sito. In questo sito non sono raccolti dati personali sensibili. Questo sito internet non utilizza cookies di profilazione. Quindi, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookies tecnici e di analytcs, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.