locazioni brevi





LOCAZIONI BREVI IN SARDEGNA

Aspetti operativi per le locazioni brevi di immobili situati nella Regione SARDEGNA


locazioni brevi in sardegna

La legge regionale Sardegna n. 27 del 12 agosto 1998 considera tutte le strutture turistiche gestite in forma imprendioriale, con l'esclusione del Bed & Breakfast.

I privati che desiderano locare una o due unità abitative, a carattere occasionale, hanno l'obbligo di darne notizia al Comune per fini statistici, facendo riferimento al contratto di locazione disciplinato dal Codice civile dagli artt. 1571 e seguenti.

Art.20
Uso occasionale di immobili a fini ricettivi
1. L'uso occasionale di immobili a fini ricettivi da parte di soggetti privati deve essere comunicato, ai fini statistici, entro cinque giorni successivi al Comune competente per territorio.
2. L'uso occasionale, e per periodi non superiori ai sessanta giorni, da parte dei soggetti pubblici o delle associazione del tempo libero senza finalità di lucro, di immobili non destinati abitualmente a ricettività collettiva, è consentito in deroga alle disposizioni di cui alla presente legge, previo nulla-osta del Comune.
3. Il Comune concede il nulla-osta limitatamente al periodo di utilizzo dopo aver accertato le finalità sociali dell'iniziativa e la presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività.

Anche nel caso di locazioni brevi in Sardegna il locatore può fornire servizi accessori come biancheria, effettuare la pulizia prima del check-in, consentire la connessione internet. Non è invece possibile nell’ambito delle locazioni brevi fornire servizi come colazione e somministrazione di alimenti e bevande, auto a noleggio, guide turistiche, nè servizi di pulizia durante il rapporto di locazione o baby sitting. La fornitura di questi ultimi servizi infatti sarebbe riconducibile ad attività di impresa e quindi al di fuori del regime delle locazioni brevi. Nonostante ne sia esclusa la possibilità è pratica piuttosto diffusa quella di fornire servizi quali la somministrazione di alimenti e bevande o la fornitura di servizi di pulizia durante il rapporto di locazione, tali pratiche possono esporre ai rischi di sanzioni ed alla equiparazione in termini fiscali all’attività di impresa.

Link utili

Regione Sardegna Legge regionale n. 27 del 12-8-1998 in formato pdf

Il sito ufficiale del portale turistico regionale www.sardegnaturismo.it

Assessorato al Turismo della Regione Sardegna



Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.



Back to Top