locazioni brevi





LOCAZIONI BREVI IN UMBRIA

Aspetti operativi per gli affitti brevi nella Regione UMBRIA


affitti brevi in umbria

Il Testo unico in materia di turismo definisce "attività ricettiva" quella diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità esercitata nelle strutture ricettive e dedica l'intero Titolo II alla disciplina delle diverse forme di ricettività turistica.

Vi consigliamo peraltro di contattare direttamente la Regione Umbria per verificare se le variazioni di legge successive alla pubblicazione del Testo Unico in materia di Turismo (lr 13/2013) abbiano apportato modifiche a tali requisiti.

Regione Umbria
Legge regionale 10 luglio 2017 , n. 8
Legislazione turistica regionale

Art. 19
(Case e appartamenti per vacanze)
1. Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.
2. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.
3. Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due, posti nei locali adibiti a soggiorno.
4. Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestite:
a) in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero delle unità abitative è pari o superiore a tre;
b) in forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino ad un massimo di due unità abitative e svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.
5. Le case appartamenti per vacanze gestite in modo non imprenditoriale mantengono la destinazione residenziale e devono possedere i requisiti igienico - sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
6. Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.

Links utili

Regione Umbria - Turismo

Regione Umbria - Locazioni turistiche

Regione Umbria - Legge regionale sul Turismo

Normativa Turistica Regionale vigente



Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.



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