locazioni brevi





Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è dovuta dai soggetti che alloggiano nelle strutture ricettive


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L’Imposta di Soggiorno è stata reintrodotta in Italia, dopo una pausa di circa vent’anni, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23. Si prevede lì, all’articolo 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino ad un massimo 5,00 euro per notte di soggiorno, con la precisazione che il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

L'imposta di soggiorno è dunque una tassa che viene applicata in molte località turistiche e non italiane alle persone che alloggiano in strutture ricettive, come alberghi, bed and breakfast, case vacanze e affitti brevi. Questa tassa è regolamentata a livello locale e può variare da comune a comune in base alle proprie disposizioni.

L'imposta di soggiorno è solitamente calcolata in base alla durata del soggiorno e al tipo di struttura ricettiva. Di solito, il pagamento dell'imposta avviene direttamente presso la struttura in cui si alloggia e viene aggiunta al prezzo totale del soggiorno.

Le amministrazioni locali utilizzano le entrate generate dall'imposta di soggiorno per finanziare progetti e servizi turistici, come la promozione del territorio, il miglioramento delle infrastrutture turistiche e la conservazione del patrimonio culturale.

La tempistica del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune può variare a seconda delle normative locali. Tuttavia, di solito l'imposta deve essere pagata al momento del check-in o del check-out presso la struttura ricettiva in cui si alloggia.

È importante ricordare che la responsabilità della riscossione e del pagamento dell'imposta di soggiorno spetta alla struttura ricettiva, che successivamente trasferisce tali fondi al Comune competente.

Si consiglia di contattare direttamente la struttura ricettiva o di consultare il regolamento comunale o il sito web ufficiale del Comune di destinazione per ottenere informazioni specifiche sul momento e la modalità di pagamento dell'imposta di soggiorno nella località prescelta.

Con il Decreto 29 aprile 2022 il MEF ha approvato il modello Dichiarazione imposta di soggiorno che deve essere presentato esclusivamente per via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

La dichiarazione annuale vista sopra non deve essere confusa con quelle trimestrali che i gestori continueranno a trasmettere all’ufficio, sempre in modalità telematica ai fini della corretta applicazione e riversamento dell’imposta nelle casse comunali.

Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, nonché per qualsiasi altra violazione relativa al Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.


Il gestore della struttura ricettiva effettua il pagamento al Comune competente delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, nei termini previsto dalle delibere Comunali.
Ad esempio il Comune di Pistoia ha previsto il pagamento dell'imposta di soggiorno entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, e precisamente con le seguenti modalità:

a) entro il 15 (quindici) aprile, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo;
b) entro il 15 (quindici) luglio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di aprile, maggio e giugno;
c) entro il 15 (quindici) ottobre, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di luglio, agosto e settembre;
d) entro il 15 (quindici) gennaio, per il numero totale dei pernottamenti avvenuti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Imposta di soggiorno e locazioni brevi


In tema di locazioni brevi il DL 50/2017 ha disciplinato all'articolo 4 le modalità operative per la riscossione dell'imposta di soggiorno.


Art. 4 comma 5-ter Dl 50/2017

Il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.


La legge n. 96/2017 che ha convertito il DL 50/2017 ha previsto che i contratti di locazioni brevi stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali online, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità da locare, a partire dal 01/06/2017, ai sensi art. 4 D.L. 50/2017 sono assoggettati all’imposta di soggiorno.
Il comma 5-ter del medesimo art. 4 prevede che il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno.

Ciascun Comune istituisce o rimodula le tariffe dell’imposta di soggiorno, estendendola alle locazioni brevi, con decorrenza entro un congruo periodo dall’adozione della delibera. E' una svolta sostanzione per il settore turismo, in quanto tale estensione andrebbe ad incidere sui costi del soggiorno pagati dai turisti.

Il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta di soggiorno può prevedere obblighi in merito al versamento dell’imposta da effettuarsi entro il giorno 16 (o altra data) del mese successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione, scaricabile dal sito del Comune.

Con la Risoluzione n. 1 del 9 febbraio 2023, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che, a partire dall'anno d'imposta 2022, la dichiarazione annuale dell'Imposta di soggiorno, da presentare entro il 30 giugno 2023 attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, consente al contribuente di adempiere ad ogni obbligo dichiarativo relativo alla predetta imposta.

Il 30.6.2023 è stata la scadenza per i gestori delle strutture ricettive (in qualità di “responsabile del pagamento”) per la dichiarazione dell’imposta di soggiorno relativa al 2022. La dichiarazione andava presentata anche dai soggetti che incassano il canone / corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento, dei canoni / corrispettivi relativi alle locazioni brevi. Merita evidenziare che, diversamente da quanto previsto lo scorso anno per la dichiarazione relativa al 2020 e 2021, per il 2022 (e anni futuri) la presentazione della dichiarazione con il modello ministeriale rappresenta l’unica modalità di assolvimento dell’adempimento in esame. In altre parole, non è più possibile utilizzare eventuali “altri” modelli approvati dal Comune per assolvere l’obbligo dichiarativo, fatta eccezione per le Province autonome di Trento e Bolzano.


Le case private diventano dunque equiparate agli alberghi e quindi dovranno richiedere il pagamento della tassa di soggiorno.

Si ricorda che sono soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nell’ambito delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni, anche in relazione ad immobili gestiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, con o senza intermediazione.


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