locazioni brevi





LOCAZIONI BREVI NEL LAZIO

Aspetti operativi per gli affitti brevi di immobili situati nella Regione LAZIO


affitti brevi nel lazio

La Regione Lazio, per tramite la Direzione Regionale Turismo, nell’intento di sostenere sia la P.A. che l’utenza privata, ha attivato un'area tematica con la possibilità di indirizzare, al riferimento sotto indicato, quesiti e problematiche inerenti l’applicazione dei regolamenti regionali attuativi della Legge regionale che disciplina le attività Extralberghiere.

Gli alloggi per uso turistico sono disciplinati dal Regolamento Regionale Lazio n.14 del 16/6/2017 in vigore dal 21/6/17 - art. 12 bis (Altre forme di ospitalità. Alloggi per uso turistico).

Gli alloggi per uso turistico sono unità immobiliari non soggette a classificazione, situate in immobili adibiti ad abitazioni o parti di esse, dotate di soggiorno con annesso angolo cottura o cucina, all’interno delle quali è possibile offrire, in modo occasionale, non organizzato e non imprenditoriale, forme di ospitalità senza prestazioni di servizi accessori o turistici, ulteriori rispetto a quanto già in uso nell’abitazione.

Tale ospitalità può essere offerta, anche per un solo giorno di pernottamento, in un massimo di due appartamenti nel territorio del medesimo Comune, da parte di proprietari, affittuari o coloro che a qualsiasi titolo ne dispongono regolarmente, con il divieto di somministrazione di alimenti e bevande.

E' fatto divieto altresì di fornire durante la permanenza dell’ospite eventuali servizi quali: colazione, pulizia delle camere, pulizia dei bagni ed altri sevizi assimilabili ad altre tipolologie di attività extralberghiere.

Gli alloggi per uso turistico rispettano i requisiti previsti per le abitazioni, nonché la normativa vigente in materia edilizia ed igienico sanitaria e non necessitano di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.

Con riferimento, invece, alle Locazioni Turistiche (note anche come locazione pura, short lets, affitti brevi o affitti liberi) si precisa che esse sono disciplinate dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e dall’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011 e la loro disciplina è rimessa esclusivamente alla competenza statale.

La Locazione Turistica prevede la mera fornitura dell’immobile senza alcuna prestazione di servizi aggiuntivi (colazione, ristorazione, pulizia delle camere, pulizia dei bagni, cambio lenzuola ecc…) ed è rivolta a chi soggiorna per motivi legati al Turismo.

La Regione Lazio, pur avendo potestà legislativa concorrente a quella statale in materia di turismo, non è competente riguardo le Locazioni di appartamenti privati concessi per brevi periodi ad uso abitativo e per finalità turistiche. La Regione può regolamentare esclusivamente le attività ricettive alberghiere e extra-alberghiere svolte imprenditorialmente o in maniera non professionale, al contrario la Locazione Turistica non ricade nella disciplina delle attività ricettive ed è esercitabile senza altro adempimento fatto salvo l’obbligo di comunicazione all’autorità di P.S. delle persone alloggiate.
Fonte: SICET Sindacato Inquilini Casa e Territorio

LINKS UTILI

La normativa Regione Lazio aggiornata in tema di alloggi per uso turistico.

La Le strutture ricettive extralberghiere a cura della regione Lazio.



Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.



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