locazioni brevi





LOCAZIONI BREVI NELLE MARCHE

Aspetti operativi per gli affitti brevi nella Regione MARCHE


affitti brevi nelle marche

La Regione Marche assicura lo sviluppo del turismo quale fondamentale risorsa della comunità regionale, promuovendo in particolare la valorizzazione dell’immagine delle Marche e dei suoi prodotti, nonché lo sviluppo e la qualificazione delle imprese del settore, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, alfine di migliorare la qualità dell’organizzazione, delle strutture e dei servizi di settore.

LEGGE REGIONALE 11 luglio 2006, n. 9
Testo unico delle norme regionali in materia di turismo

Art. 32
Appartamenti ammobiliati per uso turistico
1. Non sono soggetti alla disciplina dell’esercizio dell’attività di affittacamere e delle case e appartamenti per vacanze coloro che danno in locazione case e appartamenti di cui abbiano a qualsiasi titolo la disponibilità e sempre che non ricorrano le condizioni di cui all’articolo 27, nonché coloro che danno in locazione ville, casali o appartamenti ad uso turistico per periodi non superiori a sei mesi nell’arco dell’anno, con un massimo di tre mesi allo stesso soggetto.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l’obbligo di comunicare al Comune il periodo in cui viene svolta l’attività,i requisiti qualitativi degli alloggi e degli arredi con l’eventuale verifica degli stessi.

Link utili

Turismo Marche



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