locazioni brevi





LOCAZIONI BREVI IN VENETO

Aspetti operativi per gli affitti brevi nella Regione VENETO


affitti brevi in veneto

Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 (BUR n. 51/2013)

Art. 27 bis - Locazioni turistiche.
1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio (16) nel quale l’alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:
a) il periodo durante il quale si intende locare l’alloggio, il numero di camere e di posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.
3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l’accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l’accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l’alloggio è situato, (17) nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.
4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell’articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale” e successive modificazioni, per ciascun alloggio:
a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;
c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all’alloggio, opposto agli incaricati del comune per l’esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.

Art. 33 - Esercizio dell’attività ricettiva.
1. Chiunque intende esercitare un’attività ricettiva, presenta al comune, dopo aver ottenuto la classificazione di cui all’articolo 32, nel cui territorio è ubicata la struttura ricettiva, la segnalazione certificata di inizio attività, su modello regionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. La segnalazione certificata di cui al comma 1 abilita, esclusivamente a favore di persone ivi alloggiate, ai loro ospiti o a persone ospitate in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, ad effettuare:
a) la vendita di prodotti al dettaglio di cui alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”;
b) la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande” e successive modificazioni;
c) l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza, di igiene e sanità.
3. Il titolare della struttura ricettiva comunica alla provincia e al comune:
a) immediatamente dopo l’evento determinato da causa di forza maggiore, la chiusura temporanea della struttura per un periodo da otto giorni a sei mesi; può altresì comunicare un prolungamento della chiusura temporanea per ulteriori sei mesi con adeguata motivazione;
b) in via preventiva, la chiusura temporanea della struttura per motivi preventivabili e per un periodo massimo di centottanta giorni, anche non consecutivi, nello stesso anno solare.
4. La chiusura definitiva della struttura deve essere comunicata entro tre giorni dalla chiusura alla provincia e al comune.

CODICE IDENTIFICATIVO DEGLI ALLOGGI IN LOCAZIONE TURISTICA

Il regolamento regionale pubblicato nel BUR il 20/09/2019 ha dato attuazione all’articolo 27 bis della legge regionale n. 11 del 2013 decidendo che i locatori turistici devono esporre un Codice identificativo dell’alloggio in locazione turistica.

Diamo comunicazione che nel BUR 120 del15 novembre 2019 sono stati approvati due decreti correlati:

Links utili

Legge Regionale 11/2013

Veneto Turismo

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