Aspetti operativi per proprietari, gestori e intermediari
Le informazioni contenute nel presente articolo sono state predisposte da Studio Polli come ulteriore servizio reso ai nostri clienti. Esse costituiscono solo una introduzione generale alla materia e pertanto si raccomanda di richiedere un parere riferito al concreto caso di specie prima di prendere qualsiavoglia provvedimento basato sulle informazioni qui contenute. Studio Polli declina ogni responsabilità da eventuali provvedimenti presi o non presi sulla base di quanto riportato nel presente articolo.
L’imposta di soggiorno è un tributo locale applicato da molti Comuni italiani a chi alloggia in strutture ricettive e negli affitti brevi/turistici, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 23/2011, art. 4. Le modalità per le locazioni brevi sono state disciplinate dal D.L. 50/2017 (art. 4).
L'imposta di soggiorno è dunque una tassa che viene applicata in molte località italiane, turistiche e non, alle persone che alloggiano in strutture ricettive, come alberghi, bed and breakfast, case vacanze e affitti brevi. Questa tassa è regolamentata a livello locale e può variare da comune a comune in base alle proprie disposizioni.
L'imposta di soggiorno è solitamente calcolata in base alla durata del soggiorno e al tipo di struttura ricettiva. Di solito, il pagamento dell'imposta avviene direttamente presso la struttura in cui si alloggia e viene aggiunta al prezzo totale del soggiorno.
Le amministrazioni locali utilizzano le entrate generate dall'imposta di soggiorno per finanziare progetti e servizi turistici, come la promozione del territorio, il miglioramento delle infrastrutture turistiche e la conservazione del patrimonio culturale.
È responsabile del pagamento e degli adempimenti l’operatore che incassa il canone/corrispettivo o che interviene nel pagamento (proprietario/gestore, intermediario o portale), ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, D.L. 50/2017.
Si consiglia di contattare direttamente la struttura ricettiva o di consultare il regolamento comunale o il sito web ufficiale del Comune di destinazione per ottenere informazioni specifiche sul momento e la modalità di pagamento dell'imposta di soggiorno nella località prescelta.
Verifica preliminare dell’ospite: residenza, età, motivazione del soggiorno, ecc., per applicare eventuali esenzioni o riduzioni.
Riscossione dell’imposta e rilascio di apposita quietanza al cliente.
Riversamento al Comune delle somme riscosse secondo la periodicità stabilita dal regolamento comunale.
Rendicontazione al Comune dell’imposta applicata, secondo le modalità previste (portale, PEC, modulo, ecc.).
La quietanza va rilasciata al termine del soggiorno con le modalità indicate dal Comune (in generale: modulo dedicato oppure indicazione in fattura/ricevuta fiscale).
Suggerimento: registra gli estremi della quietanza nel tuo rendiconto (numero, data, importo, esenzioni applicate).
Ogni Comune può istituire o rimodulare l’imposta con propria delibera, definendo importi per pernottamento, eventuali esenzioni e criteri (di regola in funzione della tipologia/qualifica della struttura e della durata del soggiorno). Consulta sempre il regolamento comunale del Comune competente.
Il gestore/proprietario o il soggetto che incassa trattiene l’imposta dai clienti e la versa al Comune nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. In alcune realtà sono previsti portali di pagamento dedicati (es. piattaforme regionali/comunali).
Il proprietario dell’immobile o il gestore che percepisce il canone di locazione delle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno. Questa somma deve essere trattenuta dal canone ricevuto e versata al Comune per ogni persona e per il numero di pernottamenti effettuati.
Anche coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici devono rispettare questa normativa.
La tempistica del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune può variare a seconda delle normative locali. Tuttavia, di solito l'imposta deve essere pagata al momento del check-in o del check-out presso la struttura ricettiva in cui si alloggia.
Si ricorda che sono previste sanzioni amministrative per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta, nonché per qualsiasi altra violazione relativa al Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il pagamento al Comune competente delle somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, nei termini previsto dalle delibere Comunali.
Molti Comuni nella Regione Toscana hanno previsto che tutti i pagamenti devono avvenire tramite uno strumento online che si chiama IRIS.
Le case private diventano dunque equiparate agli alberghi e quindi dovranno richiedere il pagamento della tassa di soggiorno.
Il MEF ha approvato il modello di dichiarazione annuale telematica: di norma va presentato entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate. Verifica eventuali aggiornamenti nelle istruzioni ministeriali.
Con il Decreto 29 aprile 2022 il MEF ha approvato il modello Dichiarazione imposta di soggiorno.
La dichiarazione annuale vista sopra non deve essere confusa con quelle trimestrali che i gestori continueranno a trasmettere all’ufficio, sempre in modalità telematica ai fini della corretta applicazione e riversamento dell’imposta nelle casse comunali.
La dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell’anno successivo alla stipulazione dei contratti di locazione.
L’obbligo di versare l’imposta di soggiorno ricade su coloro che effettivamente percepiscono il canone di locazione e quindi trattengono o riscuotono direttamente l’imposta, che a loro volta dovrà essere versata nelle casse del Comune.
Si ricorda che sono soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno, i gestori delle strutture ricettive ed i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nell’ambito delle locazioni brevi, di durata non superiore a 30 giorni, anche in relazione ad immobili gestiti al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, con o senza intermediazione.
Il responsabile è tenuto a conservare la documentazione relativa all’imposta di soggiorno per un periodo non inferiore a 5 anni, al fine di consentire verifiche e controlli. Si consiglia una conservazione prudenziale di 5 anni + 1 e, in ogni caso, fino alla conclusione di eventuali accertamenti o contenziosi.
2025-06-30_dichiarazione-ids_MEFCodStruttura.pdf).Riferimenti: obbligo dichiarazione MEF e canali telematici; prassi comunali che prevedono conservazione minima 5 anni; prescrizione/termini dei tributi locali quinquennale.
Sono previste sanzioni amministrative per omesso, tardivo o parziale versamento, per l'messa presentazione della dichiarazione annuale, nonché per le violazioni del regolamento comunale applicabile.
In particolare, per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
Il Dipartimento delle Finanze in una risposta fornita in occasione di telefisco 2025, ha confermato che anche nell'ipotesi in cui il responsabile dell'imposta abbia provveduto a riversarla nei termini al Comune di competenza, l'omissione della dichiarazione comporta l'applicazione della sanzione.
Per l’omesso, o parziale versamento dell’imposta si applica una sanzione amministrativa del 30% dell’imposta dovuta, come previsto dall’art. 13 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 471.
Tributo locale istituito con delibera comunale e regolato dal D.Lgs. 23/2011.
Responsabile: chi incassa o interviene nel pagamento (art. 4, c. 5-ter, D.L. 50/2017).
Dichiarazione annuale telematica: di norma entro il 30 giugno.
Adempimenti e scadenze secondo il regolamento del Comune competente.
Versione stampabile in formato A4, con caselle di spunta e spazio note.
Foglio modificabile con colonne “Stato” e “Note” per un controllo operativo.
Suggerimento: allega la checklist compilata alla dichiarazione annuale e ai report di riversamento.
Compila i campi e premi “Stampa”. Al termine firma e consegna una copia all’ospite oppure apri la pagina della quietanza
Per il 2026 è stata discussa la proroga della possibilità per i Comuni di incrementare l’imposta di soggiorno, con destinazione di una quota del maggior gettito a finalità statali. La misura ha suscitato critiche da parte di operatori e associazioni dei consumatori.
Il tema va verificato sulla base della disciplina definitiva approvata e delle singole delibere comunali, perché l’imposta di soggiorno resta un tributo locale regolato dal Comune competente.