Estintori portatili

Installazione di estintori portatili e rilevatori nelle strutture ricettive, locazioni brevi e locazioni turistiche.

Estintore portatile per locazioni brevi e turistiche

1. Obbligo estintori e rilevatori

Gli obblighi introdotti dall'art. 13-ter del Decreto Legge 145/2023.

Oltre all'iscrizione nella banca dati delle strutture ricettive per ottenere il CIN, per chi svolge l'attività di locazione breve o locazione turistica sono previsti anche specifici requisiti di sicurezza. Dal 2 novembre 2024 occorre rispettare le prescrizioni previste dal comma 7 dell'articolo 13-ter del Decreto Legge 145/2023, tra cui l'installazione di rilevatori e di estintori portatili.

Non soltanto le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche o locazioni brevi gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti. Anche le unità immobiliari destinate alla locazione in forma non imprenditoriale devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti, nonché di estintori portatili a norma di legge.

Nota operativa: sono esonerate dall'obbligo dei rilevatori di gas le unità non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili.

2. Requisiti di sicurezza

Gli estintori portatili devono essere accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi o vicino alle aree di maggior pericolo.

Si tratta dei normali estintori previsti per gli ambienti aperti al pubblico e non dei piccoli dispositivi non soggetti a manutenzione. Occorre quindi rispettare le normative tecniche di installazione e manutenzione, con controlli periodici secondo la disciplina applicabile.

Attenzione: le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale, anche ai sensi dell'art. 1, comma 595, L. n. 178/2020, devono inoltre essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

La norma assegna ai Comuni la verifica della conformità degli alloggi ai requisiti di sicurezza. Le verifiche possono essere svolte anche tramite la polizia locale, con possibile irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Fonte normativa

Articolo 13-ter, comma 7, Decreto Legge 145/2023.

Devono quindi rispondere ai requisiti di sicurezza le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve, ai sensi del D.L. n. 50/2017, o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.

Ciò che connota il contratto di locazione è la messa a disposizione dell’immobile senza fornitura di servizi aggiuntivi, fatta eccezione per i servizi strettamente connessi all’utilizzo dell’immobile previsti dal D.L. n. 50/2017 per le locazioni brevi, quali fornitura di biancheria e pulizia locali.

Articolo 13-ter, comma 7, Decreto Legge 145/2023: tutte le unità immobiliari sono dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 settembre 2021.

4. Sanzioni

La mancata conformità agli obblighi collegati al CIN e ai requisiti di sicurezza può comportare sanzioni amministrative. È quindi opportuno verificare sia la normativa nazionale sia eventuali prescrizioni regionali e comunali.

Sanzioni per locazioni brevi e turistiche