In sintesi
La disciplina veneta delle locazioni turistiche fa riferimento all'articolo 27-bis della L.R. n. 11/2013 e agli obblighi informativi regionali. Gli adempimenti regionali vanno coordinati con CIN, Alloggiati Web e regole fiscali nazionali.
Riferimenti regionali verificati il 19 ottobre 2026. Per le procedure operative consultare sempre le istruzioni pubblicate dalla Regione.
Quadro normativo regionale
La disciplina regionale principale è l'articolo 27-bis della L.R. Veneto 14 giugno 2013, n. 11, nel testo vigente, modificato anche dalla L.R. 18 giugno 2024, n. 13. Riguarda gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche ai sensi della L. 431/1998 e quelli dati in locazione breve ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/2017, senza prestazione di servizi.
Gli obblighi informativi sono disciplinati dal Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2, come modificato, tra l'altro, dal Regolamento regionale 5 novembre 2024, n. 5. Rilevano inoltre i decreti della Direzione Turismo n. 280/2024 (modello di comunicazione) e n. 321/2024 (SCIA imprenditoriale).
Ai limitati fini della normativa turistica regionale questi alloggi sono ricompresi nella disciplina delle strutture ricettive, ma non vanno confusi con le strutture ricettive complementari che prestano servizi agli ospiti.
↑ Torna al sommarioLocazione turistica non imprenditoriale in Veneto
La distinzione tra locazione non imprenditoriale e locazione imprenditoriale dipende dalla disciplina nazionale applicabile e dall'organizzazione effettiva dell'attività. La semplice pubblicazione di annunci su piattaforme non comporta automaticamente l'esercizio di un'impresa.
Dal periodo d'imposta 2026, la presunzione nazionale di imprenditorialità prevista per le locazioni brevi opera quando vengono destinati alla locazione più di due appartamenti nel periodo d'imposta (art. 1, comma 595, L. 178/2020, come modificato dalla L. 199/2025). Si tratta di una regola riferita agli appartamenti, non al numero di camere, prenotazioni o contratti.
Locazione di singole camere nello stesso appartamento
Il contratto di locazione può avere ad oggetto anche una porzione dell'immobile, ma questo principio civilistico non dimostra automaticamente che ogni gestione di camere separate sia ammessa come locazione turistica in Veneto.
La disciplina regionale richiede di indicare il numero di camere e posti letto dell'alloggio. In presenza di contratti separati, camere locate contemporaneamente, spazi comuni o proprietario residente, occorre verificare con gli uffici regionali e comunali la corretta modalità di registrazione dell'alloggio e l'eventuale diversa qualificazione dell'attività.
Comunicazione regionale e avvio dell'attività
Prima di iniziare la locazione, il locatore compila la comunicazione regionale con i dati identificativi, le informazioni sull'alloggio, i periodi di locazione e il numero di camere e posti letto, anche temporanei. La procedura è descritta sul sito della Regione Veneto e si collega all'anagrafe regionale ROSS1000.
Locatore non imprenditoriale
Secondo le istruzioni operative regionali consultate, in via transitoria, dopo la convalida telematica il locatore stampa la comunicazione e la invia al Comune competente allegando il documento di identità, in attesa dell'attivazione dell'invio automatico.
Locatore imprenditoriale
Il locatore trasmette la comunicazione al SUAP competente e presenta la SCIA per locazione breve/turistica in forma imprenditoriale secondo il modello approvato con DDR n. 321 del 23 dicembre 2024.
CIR Veneto e CIN nazionale
Dopo la validazione della comunicazione e l'inserimento dell'alloggio nell'anagrafe ROSS1000, il sistema attribuisce il codice identificativo regionale (CIR), visualizzabile nella sezione anagrafica alla voce «Codice Regione».
Il locatore richiede poi il codice identificativo nazionale (CIN) attraverso la BDSR del Ministero del Turismo, verificando i dati dell'immobile e integrando quelli mancanti. Il CIN deve essere indicato negli annunci ed esposto secondo le prescrizioni nazionali e gli eventuali vincoli applicabili.
Il CIN non sostituisce la comunicazione regionale, la SCIA quando dovuta, i flussi statistici e gli adempimenti di pubblica sicurezza.
↑ Torna al sommarioSicurezza e requisiti degli alloggi
Ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2, L.R. Veneto n. 11/2013, gli alloggi privi di conformità alle prescrizioni statali e regionali in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti non possono essere utilizzati per la locazione turistica.
Si applicano inoltre, nei casi previsti, gli obblighi nazionali sui dispositivi di rilevazione dei gas combustibili e del monossido di carbonio e sugli estintori portatili. La verifica va riferita all'immobile e agli impianti concretamente presenti.
↑ Torna al sommarioComunicazione degli ospiti: Alloggiati Web
Le generalità degli ospiti devono essere comunicate alla Questura tramite Alloggiati Web, nel rispetto dell'articolo 109 del TULPS e dei termini di legge. La trasmissione è normalmente prevista entro 24 ore dall'arrivo e, per soggiorni inferiori a 24 ore, all'arrivo stesso.
ROSS1000 può consentire di generare un file da caricare su Alloggiati Web, ma la compilazione di ROSS1000 non equivale all'invio automatico alla Questura: il locatore deve completare autonomamente la comunicazione sul portale di pubblica sicurezza.
↑ Torna al sommarioFlussi turistici e ROSS1000
Il locatore registrato comunica attraverso ROSS1000 gli arrivi e le presenze turistiche per provenienza relativi a ciascun mese entro la prima decade del mese successivo, secondo l'articolo 7 del Regolamento regionale n. 2/2019 vigente.
Anche in assenza di ospiti occorre confermare nella procedura i movimenti pari a zero, entro lo stesso termine. La comunicazione statistica regionale è distinta dalla trasmissione dei dati alla Questura.
Imposta di soggiorno
Quando il Comune in cui si trova l'immobile applica l'imposta di soggiorno, il locatore deve rispettare le disposizioni comunali su riscossione, esenzioni, riversamenti e dichiarazioni. Importi e scadenze variano da Comune a Comune.
↑ Torna al sommarioSanzioni previste dalla normativa veneta
L'art. 27-bis, comma 10, della L.R. Veneto n. 11/2013 prevede, per ciascun alloggio, le seguenti sanzioni amministrative:
- € 3.000–6.000 per mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 3, lettera a);
- € 7.000–14.000 per falsa comunicazione dei medesimi dati;
- € 1.000–2.000 per mancata o incompleta comunicazione degli arrivi e delle presenze.
Checklist operativa
- Verificare conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e sicurezza degli impianti.
- Individuare correttamente la forma non imprenditoriale o imprenditoriale.
- Compilare la comunicazione regionale prima dell'avvio.
- Inviare al Comune la comunicazione validata, se non imprenditoriale, secondo la procedura transitoria.
- Per l'attività imprenditoriale, presentare anche la SCIA al SUAP.
- Verificare la registrazione in ROSS1000 e il CIR, poi richiedere il CIN in BDSR.
- Esporre il CIN e inserirlo negli annunci.
- Comunicare gli ospiti tramite Alloggiati Web.
- Trasmettere ogni mese i flussi ROSS1000, anche a zero, entro la prima decade del mese successivo.
- Verificare imposta di soggiorno comunale, contratti e adempimenti fiscali.
Fonti ufficiali e riferimenti
- L.R. Veneto 11/2013, art. 27-bis — testo vigente
- Regolamento regionale 2/2019 — testo vigente
- Regione Veneto — comunicazioni e procedure operative
- Regione Veneto — DDR 280/2024 e DDR 321/2024
- ROSS1000 — flussi turistici
- Regione Veneto — CIR e CIN
- BDSR — richiesta CIN
- Alloggiati Web — Polizia di Stato
Domande frequenti
Serve la SCIA per la locazione non imprenditoriale?
Per la locazione non imprenditoriale è prevista la comunicazione regionale, con invio transitorio al Comune secondo le istruzioni operative. Per la forma imprenditoriale è prevista anche la SCIA al SUAP.
Entro quando si comunicano le presenze in ROSS1000?
Entro la prima decade del mese successivo, anche in assenza di ospiti mediante la comunicazione a zero.
Il CIR sostituisce il CIN?
No. Il CIR regionale e il CIN nazionale sono identificativi distinti, da gestire con le rispettive procedure.
Posso locare singole camere?
La locazione di porzioni immobiliari richiede di verificare l'inquadramento concreto e la compatibilità con le procedure regionali e comunali. Non è possibile dedurre un'autorizzazione generalizzata dalla sola indicazione delle camere nella comunicazione.
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