Normativa regionale

Locazioni turistiche in Sicilia

Guida alla comunicazione o SCIA, al CIR regionale, al CIN nazionale, a Turist@t e agli adeguamenti introdotti nel 2025-2026.

Ultima revisione Luglio 2026

Il punto essenziale

La disciplina siciliana è stata profondamente aggiornata dalla L.R. 25 febbraio 2025, n. 6, dai decreti attuativi del 2025 e dal D.A. 24 giugno 2026, n. 1920.

Le locazioni non imprenditoriali seguono una procedura di comunicazione; quelle imprenditoriali richiedono la SCIA. In entrambi i casi restano necessari CIR, CIN, Turist@t, Alloggiati Web e gli obblighi di sicurezza.

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1. Quadro generale

ArgomentoRegola o procedura
Normativa principaleL.R. Sicilia 25 febbraio 2025, n. 6
Gestione non imprenditorialeComunicazione per alloggi locati a finalità turistiche
Gestione imprenditorialeSCIA al SUAP
Codice regionaleCIR tramite Osservatorio Turistico – Turist@t
Codice nazionaleCIN tramite BDSR
Flussi turisticiTurist@t
Pubblica sicurezzaAlloggiati Web
Adeguamento 2026Allegato B e documentazione tecnica nei casi previsti
Imposta di soggiornoDa verificare presso il Comune

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Il quadro non è più fondato soltanto sulla L.R. 27/1996 e sul D.A. 1783/2022: dal 2025 esiste una disciplina organica che comprende anche le dimore destinate alle locazioni turistiche.

2. Normativa regionale

L.R. Sicilia 25 febbraio 2025, n. 6

Disciplina delle strutture turistico-ricettive

La legge include tra le altre forme di ospitalità le dimore destinate, in tutto o in parte, a locazioni brevi o turistiche e disciplina distintamente le gestioni imprenditoriali e non imprenditoriali.

D.A. Sicilia 25 giugno 2025, n. 2104

Requisiti minimi e disposizioni attuative

Il decreto ha approvato definizioni, requisiti e modalità operative, successivamente coordinate e modificate da ulteriori provvedimenti.

D.A. Sicilia 24 giugno 2026, n. 1920

Aggiornamenti, semplificazioni e Allegato B

Il provvedimento aggiorna la disciplina applicativa, modifica l’Allegato B e regola l’integrazione della documentazione tecnica per le attività già esistenti.

3. Locazione turistica o struttura ricettiva?

Locazione turisticaStruttura ricettiva
Concessione dell’immobile o di una sua parteAttività organizzata di ospitalità
Non soggetta a classificazione alberghieraSoggetta alla classificazione prevista dalla categoria
Servizi limitati a quelli compatibili con la locazioneServizi ammessi dalla tipologia ricettiva
Comunicazione o SCIA secondo la forma di gestioneSCIA e requisiti ricettivi specifici

Attenzione ai servizi

Pulizie durante il soggiorno, cambio periodico della biancheria, somministrazione di alimenti, reception o servizi organizzati possono richiedere un diverso inquadramento amministrativo e fiscale.

4. Comunicazione o SCIA

Forma di gestioneProcedura
Non imprenditorialeComunicazione relativa agli alloggi locati per finalità turistiche
ImprenditorialeSCIA per locazione breve o turistica al SUAP

La procedura deve essere presentata al Comune o al SUAP competente. Gli estremi della pratica sono necessari anche per l’accreditamento nell’Osservatorio Turistico regionale.

Soglia regionale della gestione non imprenditoriale

Il testo regionale vigente qualifica come non imprenditoriale la gestione svolta dallo stesso soggetto entro il limite previsto dall’articolo 35 della L.R. 6/2025, ferma restando la valutazione fiscale statale dell’attività concreta.

5. Allegato B e adeguamento delle attività esistenti

Le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del D.A. 2104/2025 dovevano trasmettere l’Allegato B entro il 30 giugno 2026.

Integrazione tecnica entro il 30 dicembre 2026

Chi ha inviato l’Allegato B entro il 30 giugno 2026 e dimostra di avere tempestivamente avviato le procedure per ottenere la documentazione tecnica mancante può, nei casi previsti dal D.A. 1920/2026, completare l’integrazione entro il 30 dicembre 2026.

  • verificare l’avvenuto invio dell’Allegato B;
  • conservare la PEC e le ricevute di consegna;
  • raccogliere la documentazione tecnica richiesta;
  • verificare conformità degli impianti;
  • installare le dotazioni di sicurezza previste;
  • integrare i documenti entro il termine applicabile.

Conseguenze dell’omesso adeguamento

Il decreto prevede, in caso di mancata integrazione nei termini, la cessazione dell’attività e la revoca dei codici CIR e CIN.

6. CIR regionale e CIN nazionale

Il CIR viene attribuito attraverso il sistema dell’Osservatorio Turistico regionale. Il CIN viene richiesto successivamente tramite la BDSR.

  • presentare la pratica al Comune o SUAP;
  • richiedere l’account Turist@t;
  • caricare i documenti richiesti;
  • ottenere il CIR;
  • verificare l’allineamento con la BDSR;
  • richiedere il CIN;
  • indicare i codici negli annunci ed esporre il CIN.

Il CIN non sostituisce il CIR

Il CIR resta il codice regionale utilizzato dall’Osservatorio Siciliano; il CIN è il codice nazionale. Entrambi gli adempimenti restano distinti.

7. Turist@t e flussi statistici

Gli alloggi per uso turistico devono comunicare i dati relativi ad arrivi, presenze, assenza di movimento e periodi di chiusura tramite Turist@t.

  • inserire regolarmente i movimenti degli ospiti;
  • comunicare anche i giorni senza arrivi;
  • registrare i periodi di chiusura;
  • verificare l’esito degli invii;
  • conservare riepiloghi e ricevute.
AdempimentoSistema
Anagrafe regionale e CIRTurist@t
Arrivi e presenzeTurist@t
Ospiti alla QuesturaAlloggiati Web
Imposta di soggiornoPortale comunale

Turist@t non sostituisce Alloggiati Web

I flussi statistici regionali e le comunicazioni di pubblica sicurezza sono obblighi distinti.

8. Altri adempimenti

  • stipulare un contratto coerente con la durata e la finalità del soggiorno;
  • presentare comunicazione o SCIA;
  • ottenere CIR e CIN;
  • rispettare i requisiti tecnici e di sicurezza regionali e nazionali;
  • comunicare gli ospiti tramite Alloggiati Web;
  • trasmettere i flussi tramite Turist@t;
  • verificare l’imposta di soggiorno comunale;
  • evitare servizi incompatibili con la mera locazione;
  • comunicare variazioni e cessazione.

Disciplina regionale e fiscale non coincidono

Il limite amministrativo regionale non esclude che, per organizzazione, continuità, servizi o numero di immobili, l’attività possa essere considerata impresa secondo la normativa statale.

9. Fonti ufficiali e link utili

10. Domande frequenti

Serve una comunicazione al Comune?

Sì, per la gestione non imprenditoriale. La gestione imprenditoriale richiede invece la SCIA.

Quando serve la SCIA?

La SCIA è prevista per le locazioni brevi o turistiche esercitate in forma imprenditoriale.

Il CIN sostituisce il CIR?

No. CIR e CIN restano codici distinti.

Che cosa succede dopo il 30 giugno 2026?

Nei casi ammessi dal D.A. 1920/2026, chi ha presentato tempestivamente l’Allegato B può integrare la documentazione tecnica entro il 30 dicembre 2026.

Turist@t sostituisce Alloggiati Web?

No. Turist@t riguarda i flussi statistici; Alloggiati Web riguarda la Questura.

Aggiornamento regionale

Modello B per le locazioni turistiche in Sicilia

La Regione Siciliana ha previsto uno specifico adempimento di adeguamento per le locazioni turistiche già esistenti alla data di pubblicazione del Decreto assessoriale n. 2104 del 25 giugno 2025.

L'adempimento consisteva nella trasmissione dell' Allegato B, comunemente indicato come “Modello B”, contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste dalla disciplina regionale.

Il termine del 30 giugno 2026 è scaduto

Il Decreto assessoriale n. 1920 del 24 giugno 2026 ha confermato il termine del 30 giugno 2026 per la trasmissione dell'Allegato B da parte delle locazioni turistiche già esistenti.

Il decreto non ha disposto una proroga generale dell'invio del modello.

Integrazione dei documenti entro il 30 dicembre 2026

Le locazioni turistiche che avevano inviato l'Allegato B entro il 30 giugno 2026, ma non erano ancora in possesso di tutta la documentazione tecnica per ritardi amministrativi o procedurali degli enti competenti, possono completare l'integrazione entro il 30 dicembre 2026.

Questa possibilità è prevista soltanto quando il soggetto può dimostrare di avere già avviato, entro il termine originario, le procedure necessarie per ottenere i documenti mancanti.

Non si tratta di una proroga del Modello B

Il termine del 30 dicembre 2026 riguarda esclusivamente l'integrazione della documentazione tecnica nei casi ammessi. Non consente, in via generale, di presentare per la prima volta l'Allegato B dopo il 30 giugno 2026.

Il Modello B deve essere presentato ogni anno?

No. In base alla disciplina attualmente pubblicata, il Modello B costituisce un adempimento transitorio di adeguamento per le locazioni turistiche già operative e non una comunicazione periodica da ripetere ogni anno.

Per le nuove locazioni turistiche occorre invece seguire la procedura amministrativa vigente al momento dell'avvio e presentare le comunicazioni e la documentazione richieste dalla Regione, dal Comune e dagli altri enti competenti.

Scadenze del Modello B per le locazioni turistiche in Sicilia
Adempimento Termine Situazione
Invio dell'Allegato B 30 giugno 2026 Termine scaduto
Integrazione della documentazione tecnica, nei casi previsti 30 dicembre 2026 Possibile solo se l'Allegato B è stato presentato entro il termine e le procedure per ottenere i documenti erano già state avviate
Ripresentazione annuale del Modello B Non prevista Non risulta, allo stato attuale, un obbligo annuale

Cosa deve fare chi non ha inviato il modello entro il termine?

Chi non ha trasmesso l'Allegato B entro il 30 giugno 2026 dovrebbe verificare immediatamente la propria posizione con il Servizio turistico regionale competente e con il Comune nel quale si trova l'immobile.

Non è prudente presumere che l'invio tardivo produca automaticamente gli stessi effetti di una comunicazione presentata entro il termine. Occorre accertare se sia ancora possibile regolarizzare la posizione e quali documenti o istanze debbano essere presentati.

Conseguenze previste dal decreto

Il D.A. n. 1920/2026 collega al mancato completamento dell'adeguamento le conseguenze previste dalla disciplina regionale, compresa la cessazione della posizione e la revoca dei codici CIR e CIN.

Prima di assumere decisioni è quindi necessario verificare direttamente con gli uffici regionali lo stato della propria pratica.

Documenti da conservare

  • copia dell'Allegato B trasmesso;
  • ricevuta di accettazione della PEC;
  • ricevuta di avvenuta consegna della PEC;
  • elenco dei documenti allegati;
  • richieste presentate agli enti per ottenere eventuali documenti tecnici mancanti;
  • successive comunicazioni e integrazioni trasmesse alla Regione;
  • documentazione relativa ai codici CIR e CIN.

Verifica sempre le istruzioni regionali

La disciplina siciliana è stata oggetto di modifiche e coordinamenti. Prima di inviare integrazioni o istanze tardive è opportuno consultare il testo vigente dei decreti regionali e le indicazioni del Dipartimento del turismo.

Consulta il D.A. n. 2104/2025 e gli Allegati coordinati sul sito della Regione Siciliana →

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