Normativa regionale

Locazioni turistiche in Abruzzo

Guida alla disciplina regionale, alla registrazione nel SITRA, al rilascio del CIR e ai principali adempimenti per gli immobili destinati alla locazione turistica.

Ultima revisione Luglio 2026

Il punto essenziale

Il riferimento regionale principale è oggi la L.R. Abruzzo 15 febbraio 2023, n. 10, dedicata alla disciplina del sistema turistico regionale. L'articolo 60 regola specificamente le locazioni turistiche.

Le locazioni turistiche devono essere inserite nel sistema informativo turistico regionale, ma non sono soggette a SCIA. La registrazione nel SITRA consente l'attribuzione del Codice identificativo regionale, indicato dalla Regione come CIR.

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1. Quadro generale

Argomento Regola applicabile
Normativa principale L.R. Abruzzo 15 febbraio 2023, n. 10, articolo 60
SCIA Non prevista per la locazione turistica
Registrazione regionale Inserimento nel Sistema informativo turistico della Regione Abruzzo
Gestione regionale non imprenditoriale Fino a quattro unità abitative, senza organizzazione in forma d'impresa
Codice regionale CIR attribuito con la registrazione nel SITRA
Procedura CIR Telematica, con accesso mediante SPID o CIE
Statistiche turistiche Trasmissione tramite il sistema informativo regionale
Pubblica sicurezza Comunicazione degli ospiti tramite Alloggiati Web

La soglia regionale non coincide necessariamente con quella fiscale

Il limite regionale di quattro unità riguarda la qualificazione amministrativa prevista dalla legge abruzzese. La disciplina fiscale nazionale delle locazioni brevi deve essere verificata separatamente per ciascun periodo d'imposta.

2. Normativa regionale

L.R. Abruzzo 15 febbraio 2023, n. 10

Disciplina del sistema turistico regionale

L'articolo 60 disciplina le locazioni turistiche rese in unità abitative private, appartamenti e ville autonome. La norma ammette la fornitura di biancheria e dei servizi di pulizia dei locali nel rispetto della disciplina nazionale sulle locazioni brevi.

Le locazioni turistiche sono inserite nel sistema informativo turistico regionale e non sono assoggettate alla segnalazione certificata di inizio attività.

Consulta l'articolo 60 sul sito del Consiglio regionale →

La precedente L.R. 75/1995

La vecchia pagina richiamava soprattutto la L.R. 28 aprile 1995, n. 75, relativa alle strutture extralberghiere. Per le locazioni turistiche il riferimento specifico e più recente è ora l'articolo 60 della L.R. 10/2023.

3. Gestione privata o in forma d'impresa

La normativa regionale distingue la gestione diretta non imprenditoriale dalla gestione organizzata in forma d'impresa.

Modalità Inquadramento regionale
Gestione diretta non imprenditoriale Disponibilità fino a un massimo di quattro unità abitative, senza organizzazione in forma d'impresa.
Gestione indiretta Può avvenire tramite agenzie immobiliari o soggetti che svolgono attività di gestione e intermediazione.
Gestione imprenditoriale Deve essere valutata in base al numero di immobili, all'organizzazione concreta, alla continuità e ai servizi offerti.

Non basta contare gli appartamenti

Anche sotto la soglia regionale, un'organizzazione stabile, l'impiego di personale o l'offerta di servizi tipicamente ricettivi possono incidere sulla qualificazione amministrativa e fiscale dell'attività.

4. Principali adempimenti

  • Verificare la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria e la destinazione residenziale dell'immobile.
  • Registrare la locazione turistica nel sistema informativo turistico regionale.
  • Ottenere il CIR e verificare il successivo collegamento con il CIN nazionale.
  • Richiedere le credenziali per Alloggiati Web e comunicare gli ospiti nei termini previsti.
  • Trasmettere i dati statistici di arrivi e partenze attraverso il sistema regionale.
  • Verificare l'eventuale imposta di soggiorno nel Comune in cui si trova l'immobile.
  • Esporre i codici identificativi negli annunci e negli altri casi previsti dalla normativa.
  • Predisporre il contratto e la documentazione fiscale relativa ai canoni percepiti.

Procedura regionale digitale

Dal 5 maggio 2026 la Regione Abruzzo consente di ottenere il CIR tramite una procedura telematica dedicata, con accesso mediante SPID o CIE.

5. CIR regionale e CIN nazionale

La registrazione della locazione turistica nel SITRA comporta l'attribuzione del Codice identificativo regionale (CIR). La Regione ha attivato un portale specifico per l'inserimento dei dati dell'unità immobiliare e l'acquisizione del codice.

Procedura attiva dal 5 maggio 2026

Richiesta telematica del CIR

Il proprietario o il soggetto legittimato accede con SPID o CIE, inserisce i dati dell'immobile destinato alla locazione turistica e completa la registrazione regionale.

Accedi al portale regionale per le locazioni turistiche →

CIR e CIN sono codici distinti

Il CIR è il codice regionale; il CIN è il Codice identificativo nazionale richiesto attraverso la Banca dati nazionale delle strutture ricettive. La corretta registrazione regionale è normalmente necessaria per il successivo rilascio o allineamento del CIN.

6. Statistiche turistiche e comunicazione degli ospiti

I proprietari o possessori di immobili destinati a locazioni turistiche devono distinguere due comunicazioni diverse:

Comunicazione Sistema Funzione
Ospiti alla pubblica sicurezza Alloggiati Web Comunicazione alla Questura nei termini previsti dalla normativa di pubblica sicurezza
Arrivi e partenze a fini statistici Sistema informativo turistico regionale Rilevazione dei flussi turistici regionali e ISTAT
Imposta di soggiorno Portale o procedura del Comune Riscossione, dichiarazione e riversamento secondo il regolamento comunale

La Regione indica per la rilevazione statistica una trasmissione con cadenza decadale e, comunque, entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.

Le comunicazioni non si sostituiscono tra loro

L'invio dei dati statistici non sostituisce Alloggiati Web e la comunicazione alla Questura non sostituisce gli obblighi statistici o quelli relativi all'imposta di soggiorno.

7. Fonti ufficiali

Prima di avviare o modificare l'attività è opportuno consultare le pagine istituzionali e verificare eventuali istruzioni pubblicate dal Comune competente.

8. Domande frequenti

Serve la SCIA per una locazione turistica in Abruzzo?

No. L'articolo 60 della L.R. 10/2023 stabilisce che le locazioni turistiche siano inserite nel sistema informativo turistico regionale e non siano soggette a SCIA.

Quanti immobili posso gestire in forma non imprenditoriale?

La normativa regionale Abruzzo disciplina gli aspetti amministrativi della locazione turistica. La qualificazione fiscale dell'attività segue invece la normativa statale, che può condurre alla qualificazione come attività d'impresa in presenza di un'organizzazione imprenditoriale o nei casi di presunzione previsti dalla legge nazionale. È quindi necessario valutare congiuntamente entrambe le discipline.

Come si ottiene il CIR in Abruzzo?

La locazione viene registrata nel sistema informativo turistico regionale. Dal maggio 2026 la procedura può essere completata telematicamente mediante SPID o CIE sul portale dedicato alle locazioni turistiche.

Il CIR sostituisce il CIN?

No. Il CIR è regionale, mentre il CIN è nazionale. I due codici hanno funzioni e procedure distinte e devono essere coordinati.

Dove si comunicano gli ospiti?

Gli ospiti devono essere comunicati alla Questura tramite Alloggiati Web. I dati statistici relativi ad arrivi e partenze sono invece trasmessi attraverso il sistema turistico regionale.

Il Comune può prevedere altri obblighi?

Sì. Devono essere verificati l'imposta di soggiorno, le procedure comunali, le regole urbanistiche e ogni altro adempimento applicabile all'immobile.

Serve assistenza per un immobile in Abruzzo?

Studio Polli assiste proprietari e gestori nella verifica degli adempimenti, nella gestione dei contratti e negli aspetti fiscali delle locazioni brevi.

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