Televisori negli immobili locati

Canone RAI per locazioni brevi e turistiche

Differenza tra canone ordinario e canone speciale, posizione della RAI, seconda casa, locazione non imprenditoriale e risposta alle richieste di pagamento.

Ultima revisione Luglio 2026

1.Il punto essenziale

Il canone ordinario riguarda la detenzione di apparecchi televisivi nell'ambito familiare, mentre il canone speciale riguarda gli apparecchi detenuti fuori da tale ambito e messi a disposizione in esercizi o locali destinati a terzi.

Per una seconda casa concessa in locazione breve, la qualificazione dell'attività come non imprenditoriale non esclude automaticamente ogni possibile richiesta di canone speciale. La RAI può infatti attribuire rilievo alla disponibilità del televisore per gli ospiti.

Confronto immediato

Quando il canone speciale può essere richiesto

Schema orientativo delle situazioni più frequenti. Il risultato concreto dipende dall'ubicazione dell'apparecchio, dal suo utilizzo e dalle caratteristiche dell'attività.

Confronto tra canone ordinario e canone speciale RAI nelle locazioni brevi
Situazione Indicazione generale Valutazione Nota pratica
TV nell'abitazione di residenza Uso domestico familiare Canone ordinario Il canone ordinario è addebitato secondo le regole previste per la famiglia anagrafica.
Seconda casa non locata Uso esclusivamente familiare In genere nessun secondo ordinario Il canone ordinario è normalmente dovuto una sola volta per famiglia anagrafica.
Seconda casa locata brevemente con TV Televisore disponibile per ospiti paganti Questione controversa La RAI può sostenere che l'uso avvenga fuori dall'ambito familiare.
Attività ricettiva organizzata TV destinata alla clientela Canone speciale probabile La categoria e l'importo dipendono dalla tipologia di attività e dagli apparecchi presenti.
Monitor privo di sintonizzatore Schermo destinato allo streaming via internet Generalmente escluso Deve essere realmente privo di sintonizzatore e non adattato alla ricezione televisiva.

Attenzione: la distinzione tra attività privata e impresa non coincide necessariamente con la distinzione tra canone ordinario e canone speciale.

3. Canone ordinario e canone speciale

Il canone ordinario è collegato alla detenzione di un apparecchio televisivo nell'ambito familiare. Il canone speciale riguarda invece gli apparecchi detenuti in esercizi pubblici, locali aperti al pubblico o comunque fuori dall'ambito familiare.

Ai fini del canone speciale non è decisivo l'uso effettivo dei programmi RAI: il presupposto è collegato alla detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive.

Il punto critico delle locazioni brevi

Quando un televisore è collocato in una seconda casa e viene messo a disposizione degli ospiti, la RAI può considerarlo utilizzato fuori dall'ambito familiare, anche se la locazione è esercitata da un privato.

4. Locazioni turistiche non imprenditoriali

Una locazione breve può essere esercitata fuori dall'attività d'impresa e senza servizi tipici delle strutture ricettive. Questa qualificazione riguarda però il rapporto locativo e il relativo regime fiscale e amministrativo.

Sul piano del canone RAI, l'orientamento più rigoroso attribuisce invece rilievo al fatto che l'apparecchio sia collocato in un immobile diverso dalla residenza e venga utilizzato da ospiti paganti.

Due piani distinti

La locazione può restare non imprenditoriale, ma il televisore può comunque essere valutato come apparecchio detenuto fuori dall'ambito familiare. È proprio questa sovrapposizione a generare richieste di pagamento e contestazioni.

5. Posizione RAI e argomenti difensivi

Aspetto Interpretazione favorevole al canone speciale Possibili argomenti difensivi
Natura dell'attività L'imprenditorialità non è decisiva: conta la disponibilità del televisore per terzi. La locazione breve resta un rapporto abitativo privatistico e non un servizio aperto al pubblico.
Ubicazione dell'immobile La seconda casa è distinta dalla residenza familiare. L'immobile può continuare a essere utilizzato personalmente dal proprietario nei periodi liberi.
Uso del televisore Gli ospiti paganti utilizzano l'apparecchio fuori dall'ambito familiare. Il conduttore temporaneo utilizza l'immobile e il televisore con modalità domestiche.
Finalità della disciplina Il canone speciale si applica a ogni apparecchio destinato a una fruizione non familiare. La disciplina è storicamente riferita ad alberghi, bar, uffici e attività aperte al pubblico.
Prova La presenza di un televisore funzionante nell'immobile locato può sostenere la richiesta. Occorre documentare l'uso personale, l'assenza di attività ricettiva e le caratteristiche effettive dell'apparecchio.

Non ignorare una comunicazione formale

Una lettera informativa, una richiesta di chiarimenti e un atto di accertamento non hanno lo stesso valore. Prima di rispondere è opportuno identificare il tipo di comunicazione ricevuta, i termini e l'autorità competente.

6. Monitor senza sintonizzatore

Una soluzione pratica consiste nell'utilizzare un monitor privo di sintonizzatore televisivo, destinato esclusivamente alla visualizzazione di contenuti tramite internet, computer o altri dispositivi.

  • verificare nella scheda tecnica l'assenza del sintonizzatore TV;
  • non collegare il monitor all'antenna terrestre o satellitare;
  • conservare fattura, manuale e specifiche tecniche del prodotto;
  • evitare dispositivi esterni che rendano il monitor adattabile alla ricezione televisiva.

Streaming e televisione non sono la stessa cosa

La sola possibilità di utilizzare piattaforme di streaming tramite internet non trasforma automaticamente un monitor privo di sintonizzatore in un apparecchio televisivo. La valutazione deve però basarsi sulle caratteristiche tecniche effettive.

7. Come rispondere a una richiesta della RAI

Una risposta deve essere adattata alla situazione concreta e non dovrebbe limitarsi a dichiarare che l'attività è non imprenditoriale. È utile descrivere anche l'uso dell'immobile, l'apparecchio presente e l'assenza di servizi ricettivi.

Qualora il destinatario della richiesta ritenga che, nel caso concreto, non ricorrano i presupposti per l'applicazione del canone speciale RAI, è generalmente preferibile presentare una contestazione scritta e motivata, piuttosto che limitarsi a un chiarimento verbale.

La comunicazione dovrebbe descrivere le caratteristiche dell'immobile, specificare che si tratta di una locazione breve non imprenditoriale, evidenziare l'eventuale assenza di servizi tipici dell'attività ricettiva e richiamare ogni elemento utile a ricostruire correttamente la situazione.

Può inoltre essere opportuno allegare la documentazione disponibile, quale un fac-simile del contratto di locazione, la documentazione fiscale coerente con l'attività svolta, una dichiarazione sostitutiva o altri documenti idonei a dimostrare le circostanze rappresentate. Una documentazione completa, ordinata e coerente contribuisce a rendere la posizione del contribuente più chiara e più facilmente verificabile.

Fac-simile di risposta

Oggetto: riscontro alla richiesta relativa al canone speciale RAI

Spett.le RAI
Ufficio Canone Speciale

Il/La sottoscritto/a [nome e cognome], codice fiscale [codice fiscale], in riferimento alla comunicazione prot. n. [numero] del [data], relativa all'immobile sito in [indirizzo], espone quanto segue.

L'immobile è concesso in locazione turistica non imprenditoriale, senza apertura al pubblico e senza servizi tipici dell'attività ricettiva, quali colazione, reception o pulizie durante il soggiorno.

L'utilizzo dell'immobile resta di natura abitativa e l'eventuale apparecchio presente è destinato alla fruizione domestica del conduttore temporaneo. Si chiede pertanto di riesaminare la posizione e di comunicare gli specifici presupposti normativi e fattuali sui quali è fondata la richiesta di canone speciale.

Si allegano, ove utili, copia della comunicazione ricevuta, documento di identità, documentazione relativa all'immobile, contratti di locazione e caratteristiche tecniche dell'apparecchio.

Distinti saluti.
[luogo e data]
[firma]

Il fac-simile non sostituisce una valutazione professionale

Il testo deve essere modificato in base alla comunicazione ricevuta. Non è opportuno affermare circostanze non documentabili o utilizzare la stessa risposta per una semplice richiesta informativa e per un atto formale di accertamento.

8. Casi da verificare con particolare attenzione

  • più immobili dotati di televisori e destinati stabilmente agli ospiti;
  • attività ricettiva esercitata con partita IVA o servizi organizzati;
  • televisori presenti nelle camere o negli spazi comuni di una struttura;
  • immobile utilizzato solo occasionalmente dal proprietario e prevalentemente dagli ospiti;
  • richiesta accompagnata da verbale, accertamento o termine perentorio;
  • dispositivi descritti come monitor ma dotati di sintonizzatore integrato.

9. Domande frequenti

Se affitto camere nella mia abitazione di residenza devo pagare il canone speciale?

In linea generale, il televisore presente nell'abitazione di residenza resta collegato all'uso domestico familiare. La posizione deve comunque essere approfondita quando gli spazi e gli apparecchi sono destinati in modo stabile a ospiti paganti.

Una seconda casa locata brevemente è coperta dal canone ordinario?

Il canone ordinario è normalmente dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Ciò non impedisce però alla RAI di valutare il televisore della seconda casa come apparecchio destinato a un uso fuori dall'ambito familiare quando è messo a disposizione degli ospiti.

Il canone speciale si paga soltanto per i mesi in cui l'immobile è locato?

Non esiste una regola generale che consenta di calcolare automaticamente il canone in proporzione ai singoli mesi di locazione breve. Occorre verificare la categoria applicabile, la detenzione dell'apparecchio e le regole previste per l'anno interessato.

Essere un locatore privato esclude il canone speciale?

Non necessariamente. La natura non imprenditoriale della locazione è un elemento utile, ma la RAI può fondare la richiesta sulla detenzione del televisore fuori dall'ambito familiare.

Posso evitare il canone speciale rimuovendo il televisore?

L'assenza di apparecchi atti o adattabili alla ricezione televisiva elimina il relativo presupposto di detenzione. È opportuno conservare documentazione fotografica e tecnica, soprattutto quando viene installato un semplice monitor.

Ho ricevuto una lettera dalla RAI: devo pagare subito?

Prima di pagare o contestare è necessario leggere la natura della comunicazione, verificare i termini e ricostruire la situazione dell'immobile e degli apparecchi. Una richiesta informativa è diversa da un atto formale di accertamento.

Chiarimento ufficiale

10. La posizione ufficiale della RAI sulle locazioni brevi

Nelle FAQ ufficiali dedicate al canone speciale, la RAI affronta espressamente il caso degli immobili utilizzati per le locazioni brevi.

La FAQ pubblicata dalla RAI

Negli immobili oggetto di “locazioni brevi” la detenzione del TV comporta il pagamento del canone ordinario o del canone speciale?

Risposta della RAI: sì, occorre pagare il canone speciale, in quanto la detenzione dell’apparecchio si verifica fuori dell’ambito familiare.

Come deve essere interpretata questa risposta?

La risposta rappresenta la posizione amministrativa ufficiale della RAI. Secondo tale interpretazione, quando un televisore viene messo a disposizione degli ospiti in un immobile destinato alle locazioni brevi, l’apparecchio è detenuto fuori dall’ambito familiare e risulta quindi soggetto al canone speciale.

La FAQ non distingue tra locazione breve esercitata in forma imprenditoriale e locazione turistica non imprenditoriale. La RAI attribuisce rilievo soprattutto alla destinazione del televisore all’utilizzo da parte degli ospiti.

Hai ricevuto una richiesta della RAI?

Se ritieni che, nel tuo caso concreto, non ricorrano i presupposti per l'applicazione del canone speciale, è consigliabile predisporre una risposta scritta e motivata, evitando chiarimenti esclusivamente verbali.

La comunicazione può descrivere le caratteristiche dell'immobile, precisare che l'attività consiste in una locazione breve non imprenditoriale, evidenziare l'assenza di servizi tipici delle strutture ricettive e allegare la documentazione utile (contratti, documentazione fiscale, dichiarazioni sostitutive, fotografie o caratteristiche tecniche dell'apparecchio, se rilevanti).

Ogni situazione deve essere valutata singolarmente. In alcuni casi il contribuente può ritenere opportuno contestare la richiesta, mentre in altri può preferire aderire alla posizione della RAI per evitare il protrarsi del contenzioso.


La FAQ non è una norma di legge

La FAQ costituisce un chiarimento amministrativo e non una disposizione normativa autonoma. La disciplina deve essere ricostruita sulla base delle norme sul canone speciale e delle caratteristiche concrete dell’immobile e dell’apparecchio.

Elementi da verificare nel caso concreto

  • presenza effettiva di un televisore nell’immobile;
  • caratteristiche tecniche dell’apparecchio;
  • utilizzo da parte degli ospiti;
  • natura imprenditoriale o non imprenditoriale dell’attività;
  • uso personale dell’immobile nei periodi non locati;
  • tipo di comunicazione o richiesta ricevuta dalla RAI;
  • eventuale presenza di un semplice monitor privo di sintonizzatore.

Conseguenza pratica

Alla luce della FAQ ufficiale, chi mette un televisore a disposizione degli ospiti in un immobile destinato alle locazioni brevi deve considerare concreto il rischio di una richiesta di pagamento del canone speciale.

In caso di comunicazione della RAI, la posizione deve essere valutata sulla base dei fatti e della documentazione disponibile, evitando risposte standard non coerenti con la situazione reale.

Consulta le FAQ ufficiali della RAI sul canone speciale →

Approfondimento

11. Perché la questione è controversa

La disciplina del canone speciale RAI applicata alle locazioni brevi continua a suscitare dubbi interpretativi. Per comprendere il problema è necessario distinguere tre piani diversi.

1. La normativa

La disciplina del canone speciale non contiene una disposizione specifica dedicata alle locazioni brevi introdotte dall'art. 4 del D.L. 50/2017.

2. La posizione della RAI

Nelle proprie FAQ ufficiali la RAI afferma che, negli immobili destinati alle locazioni brevi, il televisore è detenuto fuori dall'ambito familiare e comporta quindi il pagamento del canone speciale.

3. La valutazione del caso concreto

Ogni situazione deve essere esaminata considerando la natura dell'attività, l'utilizzo dell'immobile, le caratteristiche dell'apparecchio e la documentazione disponibile. Per questo motivo, in presenza di una richiesta della RAI, è consigliabile valutare attentamente la propria posizione prima di decidere se aderire o presentare una contestazione motivata.

12. Fonti e collegamenti utili

Tariffe, categorie e istruzioni possono essere aggiornate. Prima di assumere decisioni è necessario consultare le fonti applicabili al periodo interessato.

Hai ricevuto una richiesta di pagamento?

Studio Polli può esaminare la comunicazione, verificare il tipo di attività e predisporre una risposta calibrata sulla documentazione disponibile.

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